Accesso agli atti e ai documenti


Creato il 10/02/2023 - Ultima modifica del 05/01/2024

Le possibili forme di accesso
A seguito dell'approvazione del D.lgs 97/2016 esistono tre forme di accesso:

  • accesso agli atti amministrativi o accesso documentale (L. 241/90) prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l'atto o il documento o la pratica in possesso dell'amministrazione comunale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
  • accesso civico è il diritto generalizzato dei cittadini di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni. E’ possibile richiedere i documenti, le informazioni o i dati che gli Enti locali devono pubblicare in base alla normativa di riferimento (D.Lgs. 14/03/13 n. 33).
  • accesso generalizzato è il diritto generalizzato dei cittadini di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto che norma la trasparenza.

I REGOLAMENTI SONO DISPONIBILI  NELL'APPOSITA SEZIONE 'REGOLAMENTI E DISCIPLINARI'.

Procedure
I termini di scadenza per rispondere a tutte le tipologie di accesso sono trenta giorni. Nel caso di presenza di controinteressati, i tempi sono sospesi al fine di acquisirne il consenso o il diniego. La Richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, nel caso di istituti Raggruppati, coincide con il Direttore. E' possibile trasmettere la richiesta:

  • tramite posta elettronica all'indirizzo info@istitutiraggruppati.eu
  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: istitutiraggruppati@pec.it
  • tramite posta ordinaria inviata a: Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Vicolo Malconsiglio 4 - 51100 Pistoia
  • direttamente presso gli uffici di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Vicolo Malconsiglio 4 - 51100 Pistoia

Cosa si deve indicare nell’istanza
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Non esiste un diritto ad accedere genericamente all'intera documentazione dell'Azienda. Non sono ammissibili inoltre eventuali richieste di accesso laddove:

  • siano richiesti dati, documenti o informazioni di cui l'amministrazione non è già in possesso;
  • la richiesta risulti manifestamente irragionevole (ad esempio produca un carico di lavoro tale da incidere sul buon andamento dell'amministrazione);
  • l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

Per quest'ultima fattispecie resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Cosa fare in caso di ritardo
L'istanza per attivare il potere sostitutivo va indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di titolare dello stesso nelle stesse modalità sopra indicate.

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona: Dott. Giovanni Paci


Nota bene

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

d) trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.


L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).