Bilanci Consuntivi


Creato il 02/02/2016 - Ultima modifica del 16/11/2022

Il Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile nonché delle altre disposizioni di legge vigenti e ai corretti principi contabili, mette in evidenza la situazione patrimoniale ed economica ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

2. Il bilancio è trasmesso al Comune di Pistoia entro dieci giorni dall’avvenuta approvazione e reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune stesso.

3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nella quale – oltre alle previsioni di cui all’art. 2427 C.C. – vengono analizzate le risultanze di bilancio.

4. L’organo di revisione predispone una relazione di accompagnamento al bilancio.

5. Il bilancio di esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione aziendale comprensiva degli elementi richiesti dall’art. 2428 del Codice Civile e, nel caso di alienazione o di acquisto di immobili, da copia del relativo atto e della perizia di valutazione dell’immobile.

6. Il bilancio di esercizio deve contenere l'individuazione dei centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo.

(Regolamento di contabilità - Articolo 6)